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THE IMPERIAL AND TO
THE IMPERIAL TO THE GRAND DUCAL TO THE FAMILY OF THE GRAND DUKE TO THE
AUSTRIAN ORDER TO THE TUSCAN ORDER TO
THE TUSCAN ORDER |
IL NUOVO STATUTO DEL SACRO MILITARE ORDINE DI S. STEFANO PAPA E MARTIRE, 2001
Premessa Nello ius vetus l’Ordine veniva qualificato come "religio secundum quid", nello ius novissimum, data l’evoluzione storica dell’Ordine, esso si colloca nella categoria delle "associationes publicae fidelium", nella prospettiva della riacquisizione del primevo status di istituto di vita consacrata. Art. 1 Natura
e fini dell’Ordine Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, istituito con la Bolla "His, quae pro Religionis" di Papa Pio IV del 1° febbraio 1561 e con il Decreto di Cosimo I, duca di Firenze e di Siena del 24 marzo 1565, è un ente canonico ed ordine equestre posto sotto la regola di San Benedetto, il cui Gran Magistero, in conformità con la Bolla pontificia di istituzione, appartiene alla Casa Granducale di Toscana. Art. 2 Fini
dell’Ordine L’Ordine ha, in conformità alle sue secolari tradizioni, il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei suoi membri e la difesa della Fede Cattolica. Oggi realizza la difesa della Fede attraverso la promozione umana e cristiana delle Genti mediterranee e segnatamente dei Toscani nonchè nell’aiuto all’Oriente Cristiano. Art. 3 Membri dell’Ordine Sono membri dell’Ordine: - i Cavalieri Militi di Giustizia, che emettono le promesse - i Cavalieri di Giustizia, ammessi con dispensa dalle promesse - i Cavalieri Sacerdoti ed i Cappellani - le Dame. Art. 4 Requisiti
religiosi, morali e di età per i cavalieri e le dame Requisiti comuni ai cavalieri ed alle dame per la ricezione nell’Ordine sono i seguenti: a) professare la religione cattolica b) tenere una condotta di vita ineccepibile sotto i punti di vista morale e religioso c) aver raggiunto la maggiore età. La ricezione avviene secondo le norme fissate nel Regolamento, che disciplinerà anche i requisiti nobiliari, e nel Cerimoniale. Art.5 Priorati,
Baliaggi e Commende di Giuspatronato Si possono attribuire i titoli di Priore, Balì, Commendatore come pure la Gran Croce secondo quanto stabilito nel Regolamento.
Art. 6 Governo
dell’Ordine Il Governo dell’Ordine è costituito dal Gran Maestro, dalla Cancelleria e dal Consiglio dei Dodici. Le
rispettive funzioni sono disciplinate dal Regolamento. Art. 7 Insegne
dei membri dell’Ordine I membri
dell’Ordine si fregiano della Croce ottagona rossa. Le caratteristiche delle
decorazioni saranno determinate con apposito regolamento. Art 8 Opere
dell’Ordine e dei suoi membri L’Ordine e i suoi membri sono impegnati: a dare costante esempio di vita cristiana, ad impegnarsi nei campi culturale e pratico per valorizzare le tradizioni della Toscana e dell’Ordine, a svolgere un’attività caritativa verso il prossimo. Per la realizzazione di questi fini l’Ordine potrà concludere accordi con istituzioni ed associazioni che perseguano fini analoghi. Per quanto riguarda le opere di religione e cristiana pietà sarà emanato apposito Regolamento. Art. 9 Medaglia
di Benemerenza A persone di entrambi i sessi che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’Ordine potrà essere attribuita una medaglia di benemerenza. Con apposito Regolamento saranno determinate le caratteristiche di detta medaglia, la sua eventuale divisione in classe, le modalità di concessione. II conferimento della medaglia di benemerenza non importa l’appartenenza all’Ordine. Art. 10
Rinvio I decreti da Noi emanati dopo la Nostra successione nel Gran Magistero sono espressamente confermati in quanto non modificati dal presente decreto. Gli antichi Statuti, in quanto ancora applicabili, continuano ad avere vigore. La Cancelleria e il Consiglio dei Dodici provvederanno, entro un anno dall’emanazione del presente decreto, a sottoporre alla Nostra approvazione un testo organico di Regolamento di esecuzione del presente Statuto. Sigismondo 11 novembre 2001.
STATUTI DI 1993 Con decreto del 23 gennaio 1993, qui di seguito riprodotto S.A.I. e R. Leopoldo d'Asburgo Lorena ha riformato gli Statuti dell'Ordine di S. Stefano per renderli più adeguati ai tempi attuali. La riforma ha riaffermato le tradizioni dell'Ordine nel senso che resta fòndamentale per ogni suo Membro di conformarsi agli impegni che ciascun' cristiano prende all'atto del Battesimo e della Cresima e sui quali ogni Cavaliere di S. Stefano dorrà costruire la propria vita spirituale secondo la sua specifica vocazione e stato. LEOPOLDO PER GRAZ1A DI DIO E DIRITTO EREDITARIO GRANDUCA TITOLARE DI TOSCANA PRINCIPE IMPERIALE ED ARCIDUCA D'AUSTRIA GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DI S. STEFANO PAPA E MARTIRE Considerata l'opportunità di riformare gli statuti dell'Ordine di S. Stefano Papa e Martire nel senso di riaffermare le tradizioni in una forma più adeguata ai tempt attuali. Considerato che conseguentemente appare opportuno emanare nuove norme ad experimentum che ci riserviamo di riesaminare dopo un quinquiennio di applicazione. Su conforme parere del Consiglio dell'Ordine Abbiamo Decretato e Decreriamo Art. I Natura e fini dell'Ordine Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, istituito con la Bolla "His, quae pro Religionis" di Papa Pio IV del I febbraio 1561 e con il Decreto di Cosimo 1, duca di Firenze e di Siena del 24 marzo 1565, è un ordine cavalleresco dinastico-familiare ed ente canonico, il cui Gran Magistero, in conformità con la Bolla pontificia di istituzione, appartiene alla Casa Granducale di Toscana. L'Ordine ha, in conformità alle sue secolari tradizioni, il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei suoi membri e ladifesa della fede, esso nei tempt attuali realizza la difesa della fede mediante la promozione umana e cristiana delle genti mediterranee e segnatamente dei Toscani nonchè nell'aiuto all'Oriente Cristiano. Art. 2 Membri dell'Ordine Sono membri dell'Ordine: - i cavalieri militi; - i cavalieri sacerdoti ed i cappellani; - le dame. Art. 3 Requisiti religiosi, morali e di età per i cavalieri e le dame Requisiti comuni ai cavalieri militi ed alle dame per la ricezione nell'Ordine sono i seguenti: a) professare la religione cattolica; tuttavia potranno essere ricevuti nell'Ordine, a titolo onorario, Sovrani, Capi di stato, Principi e Principesse di Case Reali, professanti altra confessione cristiana; b) una condotta di vita ineccepibile sotto i punti di vista morale e religioso; c) se coniugati, aver contralto matrimonio religioso e non essere divorziati, salvo il divorzio sia stato chiesto ed ottenuto dall'altro coniuge per cause loro non imputabile; d) aver raggiunto la maggiore età; e) una condizione sociale adeguata alla dignità equestre. Art. 4 Requisiti nobiliari per i cavalieri I cavalieri militi sono ricevuti per giustizia presentando una delle seguenti prove: a) che i quattro avi siano nati nobili o siano figli di padre nobilitato dopo la loro nascita; b) discendere in linea legittima maschile da un cavaliere milite di giustizia dell'Ordine o da persona iscritta prima del 27 aprile 1859 nei libri d'oro delle città del Granducato di Toscana; c) essere figli di padre nobile (anche se nobilitato dopo la loro nascita), quando si tratti di persone che ricoprano alte cariche pubbliche od abbiano particolari benemerenze verso l'Ordine o la Casa Granducale; d) nelle ipotesi b) e c) il candidato dovrà anche provare che la madre sia nata nobile o sia di condizione sociale particolarmente distinta. Art.5 Priorati, Baliaggi e Commende di Giuspatronato Ai discendenti in linea legittima maschile di titolari di priorati, baliaggi e commende di giuspatronato familiare, legalmente esistenti nel 1859, i quali proving di essere nelle condizioni previste dalle tavole di fondazione per la successione nel patronato, potrà, concorrendo particolari benemerenze, essere attribuito il titolo di priore, balì o commendatore onorario, con il predicato dell'antica istituzione. I titoli di priore, balì e commendatore di giuspatronato, dato il loro carattere puramente onorifico, non danno diritto di precedenza sugli altri ca_valieri. Art.6 Cavalieri militi onorari Il presidente dell'lstituzione dell'Ordine di S. Stefano, legalmente costituita, in Pisa può essere nominato cavaliere milite onorario senza presentazione delle prescritte prove nobiliari. : Art. 7 Cavalieri di Gran Croce La gran croce dell'Ordine può essere conferita: ai Sovrani, ai Capi di Stato, ai Capi di Case già regnanti, ai Principi della Casa Granducale di Toscana e di altre case reali, ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ai Patriarchi delle Chiese sui iuris in comunione con la Santa Sede Apostolica, agli Arcivescovi di Firenze, Lucca, Pisa e Siena, ai cavalieri militi di giustizia che abbiano fatto parse per almeno tre anni del Consiglio dell'Ordine, ai cavalieri militi di giustizia con cinque anni di anzianità nell'Ordine, che uniscano un'altissima posizione sociale e speciali benemerenze verve l'Ordine. I cavalieri di gran croce di quest'ultima categoria non potranno essere più di dieci. Per i Capi di Stato, i Cardinali, i Patriarchi e gli Arcivescovi si prescinde da qualsiasi titolo nobiliare. Art. 8 I Sacerdoti membri dell'Ordine In conformità alle tradizioni i Sacerdoti membri dell'Ordine si dividono in Cavalieri Sacerdoti e Cappellani Magistrali. Per tutti sono richieste doti eminenti di zelo religioso e di pietà cristina nonchè la disponibilità all'assistenza spirituale degli altri confratelli e con sorelle ed alla partecipazione alle opere dell'Ordine. I cavalieri sacerdoti dovranno essere rivestiti della dignità episcopale ovvero aver prodotto le stesse prove nobiliari richieste per i cavalieri militi. Nessuna prove nobiliare occorre per i cappellani. Il Cappellano della Chiesa Magistrale di Pisa è di diritto cappellano magistrale e, se rivestito di dignità prelatizia o se abbia acquisito particolari benemerenze verso l'Ordine, potrà essere promosso a cavaliere sacerdote senza presentazione di prove nobiliari. Per coordinare l'attività dei sacerdoti membri dell'Ordine il Gran Maestro potrà attribuire ad un cavaliere sacerdote le funzioni ed il titolo di Cappellano Maggiore Art. 9 Dame di giustizia Le dame per essere ricevute nell'Ordine debbono presentare le stesse prove nobiliari richieste per i cavalieri militi di giustizia. Se sposate deve essere altresì provata la condizione nobile del marito. Possono del pari essere ammesse, per specialissime benemerenze, con motu-proprio magistrale, le consorti dei cavalieri, le quali appartengano a famiglie di condizione sociale particolarmente distinta. Alle Arciduchesse della Casa Granducale di Toscana ed alle altre Prin_cipesse Reali puo essere attribuita la gran croce. Art. 10 Insegne dei membri dell'Ordine I membri dell'Ordine si fregiano della croce ottagona rossa. Le caratteristiche delle decorazioni saranno determinate con apposito regolamento. Art. 11 Medaglia di Benemerenza A persone di entrambi i sessi che abbiano acquisito particolari benemerenze verve l'Ordine potrà essere attribuita una medaglia di benemerenza. Con apposito regolamento saranno determinate le caratteristiche di detta medaglia, la sue eventuale divisione in classe le modalità di concessione. II conferimento della medaglia di benemerenza non importa l'appartenenza all'Ordine. Art. 12 Consiglio dei Dodici L'Arcivescovo di Pisa è membro di diritto del consiglio dei Dodici. Il Presidente dell'Istituzione Legalmente esistente in Pisa può essere chiamato a fame parse. Art 13 Opere dell'Ordine e dei suoi membri L'Ordine e i suoi membri sono impegnati: a dare costante esempio di vita cristiana, ad impegnarsi nei campi culturale e pratico per valorizzare le tradizioni della Toscana e dell'Ordine, a svolgere un'attività caritativa verve il prossimo. Per la realizzazione di questi fini l'Ordine potrà concludere accordi con istituzioni ed associazioni che perseguano fini analoghi. Per quanto riguarda le opere di religione e cristiana pietà sara emanato apposito regolamento. Art. 14 Rinvio I decreti da Noi emanati dopo la Nostra successione nel Gran Magistero sono espressamente confermati in quanto non modificati dal presente decreto. Gli antichi Statuti, in quanto ancora applicabili, continuano ad avere vigore quale fonte di diritto supplettiva. Il Consiglio dei Dodici provvederà, entro un anno dall'emanazione del presente decreto, a sottoporre alla Nostra approvazione un testo organico nel quale siano coordinati i vari decreti concernenti l'Ordine ed i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. St. Gilgen 23. 1. 1993 Leopoldo di Toscana Gran Maestro Neri Capponi, Gran Cancelliere Vittorio Pancrazi, Segretario |