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THE IMPERIAL AND TO
THE IMPERIAL TO THE GRAND DUCAL TO THE FAMILY OF THE GRAND DUKE TO THE
AUSTRIAN ORDER TO THE TUSCAN ORDER TO
THE TUSCAN ORDER |
Sigismondo d'Asburgo Lorena per grazia di Dio e per diritto ereditario Granduca titolare di Toscana Arciduca d'AustriaG ran Maestro dell'Ordinedel Merito sotto il titolo di San Giuseppe Considerata l'opportunità di istituire nel Nostro Ordine di S. Giuseppe allo scopo di meglio differenziare i riconoscimenti per i meriti verso la Nostra Casa e l'Ordine, i gradi di cavaliere ufficiale e di grande ufficiale. Abbiamo Decretato e Decretiamo Art.1 E' istituito il grado di grande ufficiale intermedio fra quelli di cavaliere di gran croce e di commendatore. Esso è riservato ai commendatori che abbiano acquisiti meriti di particolare importanza e che siano di elevata condizione sociale. Il numero dei grandi ufficiale non potrà essere superiore alla metà di quello previsto dallo Statuto per i commendatori. Non saranno compresi nel numero i Prelati, i dignitori di Stati esteri e del Sovrano Militare Ordine di Malta ed i cavalieri di S. Stefano. Art.2 E' istituito il grado di cavaliere ufficiale intermedio fra quelli di commendatore e di cavaliere. Esso è riservato a quei cavalieri che abbiano acquisito particolari benemerenze. Il numero dei cavalieri ufficiali non potrà essere superiore a due terzi di quello previsto dagli Statuti per i cavalieri, con l'eccezione di bui all'ultimo comma dell'art.2. Art.3 Nessuno potrà essere nominato grande ufficiale o cavaliere ufficiale se non abbia almeno tre anni di permanenza nel grado inferiore. Ci riserviamo di derogare a questa regola per coloro che ricoprano elevate dignità ecclesiastiche, civili o militari, per i cavalieri di S. Stefano ed in presenza di eccezionali benemerenze. Art.4 I privilegi previsti dagli antichi Statuti per i cavalieri ed i commendatori, se ed in quanto ancora applicabili, sono dalla data del presente decreto riservati, rispettivamente, ai commendatori ed ai grandi ufficiali. Art.5 Sono espressamente confermati i requisiti previsti dagli Statuti per i cavalieri di gran croce. Art.6 La forma delle insegne dei grandi ufficiali e dei cavalieri ufficiali saranno determinate con separato decreto. Art.7 Il presente decreto, firmato da Noi, dal Capo della Nostra Segreteria e dal Cancelliere dell'Ordine, sarà conservato nell'archivio di quest'ultimo.
TO HABSBURG-LORRAINE-TUSCANY GENEALOGY
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