THE GRAND DUCAL
H
OUSE OF TUSCANY

 

THE IMPERIAL AND 
ROYAL HOUSE OF 
HABSBURG-LORRAINE

TO THE IMPERIAL 
HOUSE OF AUSTRIA

TO THE GRAND DUCAL 
HOUSE OF TUSCANY

TO THE FAMILY OF THE GRAND DUKE

TO THE AUSTRIAN ORDER 
OF THE GOLDEN FLEECE

TO THE TUSCAN ORDER 
OF SAINT STEPHEN

TO THE TUSCAN ORDER 
OF SAINT JOSEPH

TO THE WEDDING OF
ARCHDUKE SIGISMOND

ARCHDUKE 
LEOPOLDO-AMEDEO

HISTORY AND SURVIVING PREROGATIVES OF THE GRAND DUCAL HOUSE

 

Sigismondo d'Asburgo Lorena

per grazia di Dio e per diritto ereditario

Granduca titolare di Toscana

Arciduca d'Austria

Gran Maestro dell'Ordine

del Merito sotto il titolo di San Giuseppe

Considerata l'opportunità di istituire nel Nostro Ordine di S. Giuseppe allo scopo di meglio differenziare i riconoscimenti per i meriti verso la Nostra Casa e l'Ordine, i gradi di cavaliere ufficiale e di grande ufficiale.

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Art.1

E' istituito il grado di grande ufficiale intermedio fra quelli di cavaliere di gran croce e di commendatore.

Esso è riservato ai commendatori che abbiano acquisiti meriti di particolare importanza e che siano di elevata condizione sociale.

Il numero dei grandi ufficiale non potrà essere superiore alla metà di quello previsto dallo Statuto per i commendatori.

Non saranno compresi nel numero i Prelati, i dignitori di Stati esteri e del Sovrano Militare Ordine di Malta ed i cavalieri di S. Stefano.

Art.2

E' istituito il grado di cavaliere ufficiale intermedio fra quelli di commendatore e di cavaliere.

Esso è riservato a quei cavalieri che abbiano acquisito particolari benemerenze.

Il numero dei cavalieri ufficiali non potrà essere superiore a due terzi di quello previsto dagli Statuti per i cavalieri, con l'eccezione di bui all'ultimo comma dell'art.2.

Art.3

Nessuno potrà essere nominato grande ufficiale o cavaliere ufficiale se non abbia almeno tre anni di permanenza nel grado inferiore.

Ci riserviamo di derogare a questa regola per coloro che ricoprano elevate dignità ecclesiastiche, civili o militari, per i cavalieri di S. Stefano ed in presenza di eccezionali benemerenze.

Art.4

I privilegi previsti dagli antichi Statuti per i cavalieri ed i commendatori, se ed in quanto ancora applicabili, sono dalla data del presente decreto riservati, rispettivamente, ai commendatori ed ai grandi ufficiali.

Art.5

Sono espressamente confermati i requisiti previsti dagli Statuti per i cavalieri di gran croce.

                    Art.6

La forma delle insegne dei grandi ufficiali e dei cavalieri ufficiali saranno determinate con separato decreto.

Art.7

Il presente decreto, firmato da Noi, dal Capo della Nostra Segreteria e dal Cancelliere dell'Ordine, sarà conservato nell'archivio di quest'ultimo.

 

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