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FORMAL PROTEST MADE BY
FERDINAND II OF THE TWO SICILIES AGAINST THE RE-PROMULGATION OF THE PRAGMATIC SANCTION OF
1830
"FERDINANDO Il
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Di GERUSSALEMME, ECC.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., ECC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO Di TOSCANA, ECC,
"Siamo stati con nostro vivo rincrescimento informati che Sua Maestà Cattolica
con decreto de' 4 dello scorso Aprile abbia convocate le Corti Spagnuole, perche nel dì
venti del prossimo Giugno prestassero solenne giuramento alla Serenissima Infante D. Maria
Isabella Luisa, come Principessa ereditaria della Corona delle Spagne, riconoscendo con
tal atto il nuovo ordine di successione, che ha la Maestà Sua inteso di stabilire con la
Prammatica Sanzione de' 29 Marzo 1830; derogando a quello promulgato dal Re Filippo V' con
la legge del 10 Maggio del 1713.
"A tal notizia abbiamo considerato:
"Che l'accennata legge del 1713 fu legittimamente sanzionata dal capo di una nuova
dinastia con tutte le formalità che si richieggono indispensabilmente alla validita di
essa, ed in concorso di circostanze straordinarie, e luttuosissime, donde solo può
emergere la necessità di una novella legge di succesione;
"Che siffatta legge consacrata da un secolo e più di pacifica esistenza fu una
conseguenza necessaria delle stipulazioni, che assicurarono il trono delle spagne al
nipote di Luigi XIV ed in esso alla maschile discendenza di lui; della qual legge
sussistono tuttavia in tutta la lor forza le alte ragioni che la dettarono; e che il
suddito ordine di successione regolato Coll' assentimento, e guarentia delle principali
Potenze di Europa, e riconosciuto non solo dalla nazione Spagnuola, ma da molti e varii
Trattati fra le dette Potenze consecutivamente stipulati, sia perciò divenuto
obbligatorio, ed intangibile, ed abbia creato diritti in tutta la discendenza agnatizia
del fondatore Filippovo in infinito; diritti, che si ottennero in íscambio di altri, che
se ne perderono, ed a' quali non possono coloro, che ne sono investiti, rinunziare senza
grave oltraggio a siá stessi, ed al riguardi dovuti al glorioso capo e fondatore di lor
dinastia.
"Siamo d'altronde certi, che adottata una volta simigliante legge fondamentale,
non sia dato a chicchesia, secondo gli ovii principii di legislazione universale, di
arrecarvi, fin che duri la dinastia di chi la creò, innovamento, o alterazione veruna per
qualunque causa o pretesto; in guisa che il diritto acquistato alla successione delle
spagne appartenendo al principi delle discendenza di Filippovo, a ciascuno secondo
l'ordine, e'i, rango di sua nascita, per la morte dell'ultimo possessore della Corona,
questa e' deferita di pieno diritto al primogenito del ramo primogeniale, e più prossimo
al defunto, e'i, suo successore non la tiene per alcuna disposizione del predecessore, ma
da dio solo, e dalla legge inviolabile, per la quale l'ordine della successione e' stato
stabilito.
"Nè infine ci sfugge, che, distrutta questa legge, tutti gli sforzi, che fece
l'Europa nel cominciamento del secolo passato, per istabilire un giusto equilibrio tra i
differenti Stati, ora tornerebbero affatto vani; nè senza fondamento sarebbe il timore di
veder rigermogliare una guerra sanguinosa di successìone.
"Laonde coerentemente a ciò che fu praticato dal nostro augusto genitore con la
riserva dei diritti, ch'ei fece in data de' 22 settembre del sudetto anno 1830, crediamo
essere indispensabile al nostro onore, al nostri reali diritti, ed al doveri, che c'impone
il rango, in cui la provvidenza ci ha posti, di altamente protestare innanzi al legittimi
sovrani delle Nazioni tutte, come con la presente facciamo, con Tro la prammatica sanzione
de' 29 marzo del cennato anno 1830, e contro ogni atto che ledere, o alterar possa, anche
menomamente, quei principii che hanno finora servito di base allo splendore ed alla i a
potenza della casa de' Borboni, ed agli eventuali diritti innegabili e sacri che a noi,,
alla famiglia, ed al Discendenti nostri in infinito sono stati legittimamente Tramandati
in forza della fondamentale legge di successione costantemente finora osservata, e col
prezzo di sacrifizii immensi.
"Questa nostra solenne protesta sarà da noi trasmessa a tutte le corti; e
vogliamo che sottoscritta da Noi, munita del suggello delle nostre Reali Armi, e rubricata
dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri sia conservata nei nostri
Ministeri di Stato degli Affari Esteri, e della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, e
presso il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, Protonotaro del
Regno.
"Napoli, 18 Maggio 1833.
FERDINANDO
ANTONIO STATELLA
(Luogo del Suggello)
[Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Madrid, Historical Section, Box number
2036]
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TEXT OF PRAGMATIC DECREE OF 1759
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